Home | Società | Squadre | Campionati | Dove siamo | Foto Gallery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatti | Link | Corsi | Defibrillatore | Storia | Riservato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attività | Tornei | Organigramma | Safeguarding | Codice Etico | Storico News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFEGUARDING
1 - Finalità
3. Il presente documento costituisce l’insieme di
Linee Guida e di Principi a cui l’Associazione e tutti gli Atleti FITeT
presso lo stesso sodalizio sono tenuti ad uniformarsi al fine di
perseguire:
a.
la promozione dei diritti di cui al precedente
comma;
b.
la promozione di una cultura e di un ambiente
inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti
gli Atleti, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità,
nonché valorizzino le diversità;
c.
la consapevolezza degli Atleti in ordine ai propri
diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
d.
l’individuazione e l’attuazione da parte del
sodalizio di adeguate misure, procedure e politiche di
Safeguarding, anche
in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer della
FITeT, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei
confronti di Atleti minori;
e.
la gestione tempestiva, efficace e riservata delle
segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela
dei segnalanti;
f.
l’informazione degli Atleti, anche minori, sulle
misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la
segnalazione degli stessi;
g.
la partecipazione del sodalizio e degli Atleti
alle iniziative organizzate dalla FITeT nell’ambito delle politiche di
safeguarding
adottate;
h.
il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che
partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva
nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di
safeguarding
dell’Associazione.
2 - Campo di applicazione
1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a.
gli Atleti FITeT, ai sensi di quanto
disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale,
presso l’Associazione;
b.
tutti i Soci dell’Associazione;
c.
tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro
o volontariato con l’Associazione;
d.
tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
intrattengono rapporti con l’Associazione.
3 - Condotte rilevanti
1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:
a.
l’abuso psicologico,
ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l’isolamento,
il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione,
l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento
che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e
autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni
dell’Atleta ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità
dell’Atleta, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti
digitali;
b.
l’abuso fisico, ossia
qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui
botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di
oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o
indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla
salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo
psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena
crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a
svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività
fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento
inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure
forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti
nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti
sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che
favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque
vietate da norme vigenti;
c.
le molestie, ossia
qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura
sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave
noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche
consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel
rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché
richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale,
ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di
comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio,
degradante o umiliante;
d.
abuso sessuale, ossia
qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza
contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso
è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel
costringere un Atleta a porre in essere condotte sessuali inappropriate
o indesiderate, o nell’osservare l’Atleta in condizioni e contesti non
appropriati;
e.
la violenza di genere,
ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a
quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base
al sesso;
f.
il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto
online), ossia qualsiasi comportamento
offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente,
anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione,
sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai
danni di uno o più Atleti con lo scopo di esercitare un potere o un
dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di
prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare
un Atleta che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura,
esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti
l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance
sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni
fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
g.
nonnismo, ossia ogni
condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi
membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;
h.
abuso di matrice religiosa,
ossia l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al
buon costume;
i.
l’abuso dei mezzi di correzione,
ossia l’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e
disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa,
che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di
perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è
conferito dall’ordinamento federale;
j.
negligenza, ossia il
mancato intervento di un Atleta o Tesserato, anche in ragione dei doveri
che derivano dalla sua carica o incarico, il quale, presa conoscenza di
uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di
intervenire e/o di segnalare al Safeguarding Officer o alla Procura
Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o
creando un pericolo imminente di danno;
k.
incuria, ossia la
mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico,
medico, educativo ed emotivo;
l.
altri comportamenti discriminatori,
qualsiasi altro comportamento finalizzato a
conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore,
caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni
sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti
ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui
all’art. 1. 4 - Norme di condotta 1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
a.
assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela
della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona; ad
esempio predisponendo turni di allenamento e partecipazione alle gare
evitando discriminazioni tra gli atleti in base a sesso, etnia,
appartenenza culturale ecc; prevedendo, in presenza di minori
appartenenti a categorie svantaggiate la loro equa suddivisione in
squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l’integrazione;
b.
riservare ad ogni Atleta attenzione, impegno,
rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di
età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione
religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro; ad
esempio imponendo regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a
ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento
dell’attività sportiva, prevedendo la presenza di un numero adeguato di
tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti,
imponendo a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non
discriminatorio;
c.
prestare la dovuta attenzione ad eventuali
situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con
particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni; ad
esempio ascoltando i minori al fine di comprendere quali sono le loro
ambizioni ed i loro desideri in ambito sportivo, programmando per
ciascun atleta l’attività sportiva o la partecipazione ai vari
campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle
aspirazioni di ciascuno;
d.
segnalare senza indugio ogni circostanza di
interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutori ovvero
ai soggetti preposti alla vigilanza; ad esempio individuando il soggetto
che deve provvedere alla segnalazione, individuando quali sono le
situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva, prevedendo
la segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamento compiute
dai minori;
e.
confrontarsi con il Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni della Associazione ove sia abbia il sospetto
che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del
presente documento;
f.
far svolgere l’attività sportiva nel rispetto
dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in
considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
g.
programmare e gestire l’attività, anche in
occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e
logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti
inappropriati; ad esempio individuando soluzioni logistiche volte ad
evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti
e stabilendo regole nell’accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro
residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due
dirigenti;
h.
ottenere, in caso di atleti minorenni, e
conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità
genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o
in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia
usualmente frequentata;
i.
prevenire, durante gli allenamenti e in gara,
tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di
sensibilizzazione e controllo; ad esempio prevedendo l’organizzazione di
riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici ed i dirigenti nel cui
ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni
che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse
nel corso della stagione sportiva;
j.
spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio
in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i
commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla
prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente
documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della
sensibilità della persona; ad esempio organizzando a inizio stagione
riunioni che coinvolgano tutti gli atleti ed i genitori nel cui ambito
illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare,
organizzando incontri periodici volti ad inculcare una adeguata
educazione sportiva, prevedendo l’irrogazione di provvedimenti
sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un
comportamento non adeguato;
k.
favorire la rappresentanza paritaria di genere,
nel rispetto della normativa applicabile.
5 - Tutela dei minori
1. L’Associazione, quando instaura un rapporto di lavoro - a prescindere
dalla forma - con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti
contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere
preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi
della normativa vigente. 6 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni 1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli Atleti nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica a FITeT all’atto di affiliazione e riaffiliazione.
2.
Il Responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato nell’ambito di
ciascun Affiliato tra persone di comprovata moralità e competenza in
possesso dei seguenti requisiti:
a.
essere regolarmente tesserato FITeT;
b.
essere in possesso della cittadinanza italiana;
c.
non aver riportato condanne penali passate in
giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno
ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici
superiori ad un anno; d. non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti. 3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell’ambito del rispettivo sodalizio (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet, del nominativo e dei contatti) e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale. 4. Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato. 5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale. 6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FITeT. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
7.
Il Responsabile è
tenuto a:
a.
vigilare sulla corretta applicazione del
Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e
discriminazioni sugli Atleti” della FITeT nell’ambito del rispettivo
sodalizio nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento dei Modelli
organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di
condotta adottati dagli stessi;
b.
adottare le opportune iniziative, anche con
carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio
sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni
iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
c.
segnalare al Safeguarding Officer eventuali
condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o
documentazione richiesta;
d.
rispettare gli obblighi di riservatezza di cui
all’art. 17 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi,
violenze e discriminazioni sugli Atleti” della FITeT;
e.
formulare all’organo preposto le proposte di
aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività
sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche
del sodalizio;
f.
valutare annualmente le misure dei modelli
organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di
condotta nell’ambito dell’Associazione, eventualmente sviluppando e
attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine
risolvere le criticità riscontrate;
g.
partecipare all’attività obbligatoria
formativa organizzata da FITeT. 7 - Dovere di segnalazione 1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Atleti, specie se minorenni, è tenuti a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer.
2.
Chiunque sospetta
comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può
confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Tavolo
Varese o direttamente con il Safeguarding Officer della FITeT. 8 - Diffusione ed attuazione 1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (allegato A) tra i propri Tesserati FITeT e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2.
Il presente documento è
pubblicato sul sito internet del sodalizio, e/o affisso presso la sede
dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori,
qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si
instaura il rapporto con l’Associazione o che ne richiederà il rispetto
prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o
contrattuali. 9 - Norme finali 1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo dell’Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FITeT. 2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FITeT, da tutta la normativa federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sugli Atleti e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.
4.
Il presente
Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Allegato A
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE
MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI
DISCRIMINAZIONE
Ogni Atleta è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e
privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.
Diritto fondamentale di ogni Atleta è quello di essere trattato con
rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso,
molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione,
prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni
personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale,
lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla
salute e al benessere psico-fisico di ciascun Atleta costituisce un
valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere
basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua,
religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine
sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.
In caso di
violazione delle norme previste per la prevenzione e il contrasto di
ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, il
regime sanzionatorio applicabile si differenzierà a seconda del ruolo
che il soggetto riveste in FITeT secondo quanto stabilito dal
“Regolamento Safeguarding”
della FITeT.
NORME DI CONDOTTA GENERALI
Gli Atleti e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo
all’attività sportiva non devono:
X
discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su
razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione
politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità
economica, nascita o di altra natura;
X
colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente
un’altra persona;
X
avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo
psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico
e socio-relazionale;
X
agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per
i minori;
X
avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo
considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
X
agire in modi che possano essere abusivi;
X
usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
X
comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
X
stabilire o intrattenere contatti con minori Atleti utilizzando
strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social
network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali
all’attività istituzionale;
X
tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono
illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
X
invitare a momenti conviviali non istituzionali Atleti minorenni, salvo
con il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale;
X
agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli
altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo
X
discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti
escludendone altri.
DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI
Gli Atleti devono:
✓ comportarsi secondo
lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività
connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta
improntate al rispetto nei confronti degli altri Atleti;
✓ astenersi
dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o
allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
✓ garantire la sicurezza
e la salute degli altri Atleti, impegnandosi a creare e a mantenere un
ambiente sano, sicuro e inclusivo;
✓ impegnarsi
nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana,
supportando gli altri Atleti nei percorsi educativi e formativi;
✓ impegnarsi a creare,
mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e
sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali
dell’attività sportiva;
✓ prevenire e
disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di
una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
✓ affrontare in modo
proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o
aggressivi;
✓
collaborare con gli altri Atleti nella prevenzione, nel contrasto e
nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o
collettivi);
✓
segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 6
situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio,
pericolo, timore o disagio;
✓ rispettare il
principio di solidarietà tra Atleti, favorendo assistenza e sostegno
reciproco;
✓ comunicare le proprie
aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di
collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e
le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto
di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero con i
soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli
altri atleti;
✓ comunicare a dirigenti
sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino
sé o altri;
✓
prevenire, evitare e segnalare situazioni
disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di
soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
✓ rispettare e tutelare
la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e, più in
generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
✓ rispettare la funzione
educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
✓ mantenere rapporti
improntati al rispetto con gli altri Atleti e con ogni soggetto comunque
coinvolto nelle attività sportive;
✓ riferire qualsiasi
infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o
tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
✓ evitare contatti e
situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in
occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
✓
astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata
o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale ovvero ai soggetti preposti
alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il
Safeguarding Officer della FITeT;
DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI
I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:
✓ agire per prevenire e
contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
✓ astenersi da qualsiasi
abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o
influenza nei confronti degli Atleti, specie se minori;
✓ contribuire alla
formazione e alla crescita armonica degli Atleti, specie se minori;
✓ evitare ogni contatto
fisico non necessario con gli Atleti, specie se minori;
✓ promuovere un rapporto
tra Atleti improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo
situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno
stato di soggezione, pericolo o timore;
✓
porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte
a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati,
coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
✓ impiegare le
necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o
gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
✓ segnalare
tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti
loro affidati;
✓ dichiarare cause di
incompatibilità e conflitti di interesse;
✓ sostenere i valori
dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati
per alterare le prestazioni sportive degli Atleti;
✓ conoscere,
informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di
safeguarding, sulle
misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e
discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e
comunicazione in ambito sportivo;
✓
segnalare senza indugio al Responsabile dell’Associazione e/o il
Safeguarding Officer della FITeT situazioni, anche potenziali, che
espongano gli Atleti a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL’ATTIVITA’ CON I MINORI
Quando si svolge attività con i minori è necessario:
✓ organizzare l’attività
in modo tale da minimizzare i rischi;
✓ essere visibili da
altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con
minori;
✓ consentire, ove
possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l’accesso agli
impianti durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano
la responsabilità genitoriale ovvero ai soggetti preposti alla
vigilanza;
✓ ottenere e conservare
l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale
qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in
cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente
frequentata;
✓ astenersi
dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video
degli Atleti minori, se non per finalità educative e formative,
acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
✓ astenersi dal creare
situazioni di intimità con l’Atleta minore;
✓ comunicare e
condividere con l’Atleta minore gli obiettivi educativi e formativi,
illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e
coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
✓ astenersi da
comunicazioni e contatti di natura intima con l’Atleta minore, anche
mediante social network;
✓ interrompere senza
indugio ogni contatto con l’Atleta minore qualora si riscontrino
situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta,
attivando il Responsabile dell’Associazione e/o il Safeguarding Officer
della FITeT;
✓ garantire la
diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al
personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro
di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e
preoccupazione;
✓ instaurare un rapporto
equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o
tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;
✓ comunicare ai minori
che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli
altri soggetti frequentatori il sodalizio e incoraggiarli a segnalare
qualsiasi tipo di preoccupazione;
✓ valorizzare le
capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro
diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel
caso in cui emerga un qualsiasi problema;
✓ mantenere un elevato
profilo personale e professionale;
✓ trattare i minori in
modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
✓
incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la
loro capacità di auto tutela.
SEGNALI DI DISAGIO E MALESSERE DEI MINORI
A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e
malessere:
!
cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo
esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare
appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d’umore, riluttanza ad
allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da
cali della performance sportiva;
!
disturbi dell’alimentazione;
!
segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi
verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;
!
ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in
modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non
soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con
l’attività fluviale;
!
una ferita per la quale la spiegazione non sembra
plausibile;
!
il minore che descrive quella che potrebbe apparire un’azione di abuso
che lo abbia coinvolto;
!
diffidenza nei confronti di allenatori, accompagnatori, dirigenti o
altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di
fiducia;
!
trascuratezza e frequente perdita di effetti
personali.
La presenza di uno o più di
questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un
abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere
valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori
connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della
preadolescenza ed adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento
repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di
abuso, violenza e/o molestia.
PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI
Il sodalizio quando instaura un rapporto di lavoro - a prescindere dalla
forma - con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti
diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del
certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE
CONDOTTA RILEVANTE
Tutti gli Atleti devono essere vigili nell’identificare situazioni che
possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni
preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso,
maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Associazione (contatto:
3472207860 - mauro@tennistavolovarese.it) o al Safeguarding Officer
della FITeT (safeguarding@fitet.org).
Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Associazione
o direttamente con il Safeguarding Officer della FITeT.
In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera
tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la
responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle
quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale
potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un
beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso
o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera
adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi
con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
dell’Associazione.
RISERVATEZZA
Il Responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni dell’Associazione e il Safeguarding
Officer della FITeT sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti
dal Regolamento Safeguarding
della FITeT. L’identità del segnalante non può
essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a
dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il
nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione
dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del
segnalante.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO
2001, N. 231
PARTE GENERALE
2
- Descrizione del Quadro Normativo
2.1 - Introduzione
Con il Decreto
Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 (di seguito, “D.lgs. 231/2001”),
emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11
della Legge 29 settembre 2000, n. 300 e recante la disciplina della “Responsabilità
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”,
si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità
delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte
dall’Italia ed, in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 26
luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità
Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla
corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europa, sia dei
singoli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla
lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni
economiche ed internazionali.
Tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica,
alle Società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre
sono escluse dalla previsione normativa in esame lo Stato, gli enti
pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001, infatti, le
Associazioni possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati
commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle Associazioni
stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in
posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono
sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1,
del D.lgs. 231/2001).
La responsabilità amministrativa delle Associazioni è autonoma rispetto
alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato
e si affianca a quest’ultima.
Tale ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere
nella punizione di determinati reati il patrimonio delle Associazioni e,
in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino
all’entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, non pativano conseguenze
dirette dalla realizzazione di reati commessi nell’interesse o a
vantaggio della propria Associazione.
La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la Associazione
ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati,
un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire
reati della stessa specie di quello verificatosi.
2.2 - Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti
sottoposti all’altrui direzione
Come sopra anticipato, secondo il D.lgs. n. 231/2001, l’ente è
responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
•
.
da “persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché
da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o
“apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 231/2001);
e/o
• da persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti
sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs.
n. 231/2001).
È, altresì, opportuno ribadire che l’ente non risponde, per espressa
previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001), se le
persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di
terzi.
2.3 - Fattispecie di reato ai sensi del D.lgs. 231/2001
In base al D.lgs.
231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la
commissione dei reati espressamente richiamati negli artt. da 23 a 25
sexiesdecies
del D.lgs. 231/2001 o da altri provvedimenti normativi (ad es. art. 10
L. 146/2006 in tema di “Reati transnazionali” e art. 12 L. 9/2013 in
tema di “Frodi in agricoltura”), se commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio dai soggetti qualificati ex
art. 5, comma 1, del Decreto stesso.
Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 possono essere
comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:
- delitti nei rapporti con
la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione,
malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode
informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere
utilità, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001);
- delitti informatici
e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D.lgs.
231/2001);
- delitti di
criminalità organizzata (art. 24 ter del D.lgs. 231/2001);
- delitti contro la
fede pubblica (art. 25 bis D.lgs. 231/2001);
- delitti contro
l’industria ed il commercio (art. 25 bis.1 del D.lgs. 231/2001);
- reati societari (quali ad
esempio, false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita
influenza sull’assemblea, corruzione tra privati, istigazione alla
corruzione richiamati dall’art. 25 ter D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia
di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art.
25 quater del D.lgs. 231/2001);
- delitti contro la
personalità individuale (art. 25 quater.1 e art. 25
quinquies D.lgs. 231/2001);
- delitti di abuso di mercato
(abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato,
richiamati dall’art. 25 sexies D.lgs. 231/2001);
- reati
transnazionali;
- delitti in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni
personali gravi colpose richiamati dall’art. 25 septies D.lgs.
231/2001);
- delitti di
ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio introdotto dalla L. n.
186/2014 (richiamati dall’art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia
di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall’art.
25 octies.1 D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia
di violazione del diritto d’autore (art. 25 nonies D.lgs.
231/2001);
- delitto di induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità
Giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art.
25 undecies D.lgs. 231/2001);
- delitto di impiego
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25
duodecies D.lgs. 231/2001);
- delitto di razzismo
e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001);
- delitto di frode in
competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e
giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25
quaterdecies D.lgs. 231/2001);
- frodi in
agricoltura;
- reati tributari (art.
25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001);
- delitto di
contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001).
2.4 - Il Decreto Legislativo n. 81/2008 – Reati in materia di sicurezza
sul lavoro
La Legge n. 123 dell’agosto 2007, con le modifiche indicate nell'art.
300 del D.lgs. n. 81/2008 ha introdotto, fra i reati compresi nel D.lgs.
231/2001, all’art. 25-septies, l’omicidio colposo o le lesioni colpose
gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della Salute
e Sicurezza sul lavoro, conseguenti anche alla mancata predisposizione
di presidi di sicurezza e salute sul lavoro.
Il D.lgs. n. 81/2008 ha modificato le sanzioni previste (art. 300)
differenziandole in funzione della gravità del danno e della mancata o
incompleta valutazione del rischio in organizzazioni con rischi
specifici particolarmente significativi (articolo 55, comma 2, lett. a,
b e c) ed ha definito (articolo 30) i requisiti minimali del Modello
Organizzativo previsto dal D.lgs. n. 231/ 2001.
La legge mira a definire l'importante ruolo della
organizzazione per l’applicazione delle norme di prevenzione e di
protezione in materia Salute e Sicurezza sul lavoro.
Si ricorda che l’omicidio colposo è definito dall’art 589 del codice
penale e che le lesioni colpose gravi e gravissime sono definite
nell’art 583 e 590 del codice penale.
2.5 - Il Decreto Legislativo n. 121/2011 – Reati in materia ambientale
Il Decreto Legislativo n. 121/2011 “Attuazione della Direttiva
2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva
2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa
all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per
violazioni” ha introdotto, fra i reati presupposto richiamati dal D.lgs.
n. 231/01, all’art. 25-undecies i reati in materia ambientale
(per comodità espositiva sono riassumibili nelle seguenti categorie:
scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, sottosuolo, delle
acque superficiali, delle acque sotterranee, analisi rifiuti, emissioni
in atmosfera, impiego sostanze lesive per l’ozono, inquinamento
provocato dalle navi, commercio di specie protette animali e vegetali,
danneggiamento habitat).
Il D.lgs. n. 121/2011 integra quindi, attraverso l’introduzione
dell’art. 25-undecies, i reati contemplati dal D.lgs. 231/01.
La Legge n. 68/2015 ha integrato l’art. 25–undecies, introducendo
ulteriori reati presupposto in materia ambientale, i cosiddetti ecoreati:
452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), 452-quater c.p. (Disastro
ambientale); 452-quinquies (Delitti colposi contro l’ambiente),
452-octies c.p. (circostanze aggravanti), 452-sexies
(traffico e abbandono di rifiuti ad alta radioattività).
2.6 - Apparato sanzionatorio
In conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati
presupposto summenzionati, sono previste agli artt. 9 - 23 del D.lgs. n.
231/2001, a carico dell’ente, le seguenti sanzioni amministrative:
• sanzione pecuniaria;
• sanzioni interdittive;
• confisca;
• pubblicazione della
sentenza.
La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice penale
attraverso un sistema basato su “quote”, previste in numero non
inferiore a cento (nel minimo) e non superiore a mille (nel massimo).
L’importo di ciascuna quota è variabile e può essere determinato tra il
valore di euro 258,22 e quello di euro 1.549,37. Nella commisurazione
della sanzione pecuniaria il Giudice determina:
• l numero delle quote,
tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità
dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti;
• l’importo della singola
quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati
per i quali siano espressamente previste dalla normativa e purché
ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
·
l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un
profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in
posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione
quando - in tale ultimo caso - la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
·
in caso di reiterazione degli illeciti.
Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva da
irrogare, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare -
congiuntamente - più sanzioni interdittive di tipo diverso (art. 14,
comma 1 e comma 3, D.lgs. n. 231/2001).
Le sole sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di
pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più
gravi - in via definitiva.
Si segnala, inoltre - che ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15
del D.lgs. n. 231/2001 - il Giudice può disporre in luogo
dell’applicazione della sanzione, la prosecuzione dell’attività
dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata
della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.
2.7 - Tentativo
Nei casi in cui i delitti sanzionati ai sensi del D.lgs. 231/2001
vengano commessi in forma tentata, le sanzioni pecuniarie (in termini di
importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte
da un terzo alla metà (artt. 12 e 26, D.lgs. 231/2001).
Non insorge alcuna responsabilità in capo all’ente qualora lo stesso
impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione
dell’evento (art. 26 D.lgs. 231/2001). In tal caso, l’esclusione di
sanzioni si giustifica in forza dell’interruzione di ogni rapporto di
immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e
per suo conto.
2.8 - Reati commessi all’estero
Secondo l’art. 4 del D.lgs. n. 231/2001, l’ente può essere chiamato a
rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso
D.lgs. n. 231/2001 - commessi all’estero.
I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati
commessi all’estero sono i seguenti:
·
il reato deve essere commesso da un soggetto
funzionalmente legato all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del
D.lgs. n. 231/2001;
·
l’ente deve avere la propria sede principale nel
territorio dello Stato italiano;
·
l’ente può rispondere solo nei casi e alle
condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la
Legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta
del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la
richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso)32 e, anche
in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del D.lgs. n.
231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia
prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
·
sussistendo i casi e le condizioni di cui ai
predetti articoli del codice penale, nei confronti dell’ente non proceda
lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2.9
- Valore esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo
Aspetto caratteristico del D.lgs. 231/2001 è l’attribuzione di un valore
esimente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato
dalla Associazione.
In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti,
l’Associazione non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.lgs.
231/2001):
·
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
·
il compito di vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato
affidato ad un organismo della Associazione dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo;
·
le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
·
non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da
parte dell’organismo di vigilanza.
La Associazione dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti
contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra
elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza
che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa
organizzativa”.
Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti alla
direzione o vigilanza di un apicale, la Associazione risponde se la
commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli
obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Associazione è
tenuta.
L’art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti
dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi:
·
la verifica periodica e l’eventuale modifica del
modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e
nell’attività;
·
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il D.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di Organizzazione,
Gestione e Controllo prevedendo che gli stessi, in relazione
all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei
reati, devono:
·
individuare le attività nel cui ambito possono
essere commessi reati;
·
prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società
in relazione ai reati da prevenire;
·
individuare modalità di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
·
prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei
modelli;
·
introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
l’art. 30 del D.lgs. 81/08 (cd. Testo Unico Sicurezza) prevede che il
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato
attuando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
·
al rispetto degli standard tecnico - strutturali di legge relativi ad
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
·
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle
misure di prevenzione e protezione conseguenti;
·
alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
·
alle attività di sorveglianza sanitaria;
·
alle attività di informazione, addestramento e formazione dei
lavoratori;
·
alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
·
alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
·
alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate.
2.10 - Codici di comportamento predisposti dalle associazioni
rappresentative di categoria
L’art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/2001 prevede che: “I modelli di
organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le
esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti,
può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei
modelli a prevenire i reati”.
Nella predisposizione, nonché aggiornamento del presente Modello,
l’Associazione si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria emanate
il 7 marzo 2002, parzialmente modificate il 31 marzo 2008, il 23 luglio
2014 e da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021, approvate da parte
del Ministero della Giustizia.
In particolare, le Linee Guida elaborate da Confindustria suggeriscono
alle Associazioni associate di utilizzare, nella costruzione dei Modelli
di Organizzazione, Gestione e Controllo, i processi di risk
assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi:
·
individuazione delle attività cd. sensibili, ossia
quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati e dei relativi
rischi;
·
analisi del sistema di controllo esistente prima
dell’adozione/aggiornamento del Modello Organizzativo;
·
valutazione dei rischi residui, non coperti dai
presidi di controllo preventivi;
·
previsione di specifici protocolli diretti a
prevenire i reati, al fine di adeguare il sistema di controllo
preventivo.
È opportuno, tuttavia, far presente che l’eventuale non conformità a
punti specifici delle Linee Guida di riferimento non inficia, di per sé,
la validità del Modello adottato dalla Società. Il singolo Modello,
infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta
della Società cui si riferisce, può discostarsi dalle Linee Guida (che,
per loro natura, hanno carattere generale), per rispondere maggiormente
alle esigenze di prevenzione proprie del Decreto.
Per quanto riguarda l’aspetto relativo ai reati in materia di Sicurezza
e Salute sul Lavoro, il Modello è stato definito conformemente
all’articolo 30 del D.lgs. n. 81/2008 e alle indicazioni del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento:
·
al documento della Commissione consultiva
permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all’art. 6 del
D.lgs. 81/08 (documento del 20 Aprile 2011);
·
al Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2014,
relativo alle Procedure semplificate per l'adozione dei Modelli di
Organizzazione e Gestione nelle piccole e medie imprese.
3
- DESCRIZIONE DELLA REALTA’ AZIENDALE
3.1 - Attività della Associazione
Tennis Tavolo Varese Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito
anche “Associazione”), come da previsione statutaria, non ha scopo di
lucro, è una libera Associazione apartitica, aperta a tutti i cittadini
di qualsiasi sesso e condizione nel rispetto delle reciproche libertà.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10,
D.Lgs 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e
la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi articolo 7.1
lettera b), D.lgs 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l’assistenza all’attività sportivo dilettantistica. Nello
specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportivo dilettantistiche connesse alla disciplina del tennis da tavolo
e più in generale delle discipline considerate ammissibili dai
regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività
Sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e
morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività
idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà:
·
Possedere e/o gestire strutture, solo ed
esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini
istituzionali;
·
Stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi
in genere;
·
Richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e
previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività;
·
Partecipare a gare, tornei e campionati;
·
Indire e/o organizzare manifestazioni e gare,
istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
·
Realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione
ed alla pratica dello sport del Tennistavolo;
·
Svolgere attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento ed il perfezionamento dello svolgimento della pratica
sportiva del Tennistavolo;
·
Organizzare raccolte occasionali di fondi al fine
di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al
raggiungimento dell’oggetto sociale.
L’Associazione potrà inoltre costituire delle sezioni distaccate nei
luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali.
Garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità
delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati.
L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture
dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli
aderenti all’associazione; nel caso la complessità e l’entità, nonché la
specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri
aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo.
Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs 36/2021 e dalla normativa di
attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e
strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei
limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
·
Attività ricreativa in favore
dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di
ristoro;
·
La gestione di centri benessere
o fisioterapici;
·
La vendita di articoli
sportivi;
·
La promozione di attività
sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da
associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche
attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo
svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e di
ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro
mezzo di promozione ritenuto idoneo.
L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia
pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità
similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e
gli intendimenti.
4
- DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
4.1 - La compagine associativa
Tennis Tavolo Varese Associazione Sportiva Dilettantistica aderisce alla
Federazione Italiana Tennistavolo alla quale è affiliata dal 1972 con
codice federale n. 81.
Con l’affiliazione l’Associazione ha accettato incondizionatamente, per
sé e per i propri associati, di conformarsi alle norme ed alle direttive
del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI), della I.T.T.U. e della E.T.T.U. ed a tutte le
disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.Te.T. e si è impegnata
ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi
competenti della F.I.Te.T. stessa dovessero adottare a suo carico,
nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte
le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività
sportiva.
Gli associati, inoltre, si impegnano al rispetto del Codice Etico
Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.
L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.
Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su
apposito modulo al Consiglio Direttivo che la approva o la diniega nella
prima riunione disponibile, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta
elettronica a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la
dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno
ad osservarne Statuto e Regolamenti. In particolare possono chiedere
l’ammissione a Socio solo persone che dimostrino di essere corrette e
disciplinate, siano ispirate ai principi democratici della Costituzione,
ai principi Olimpici ed alle norme del presente Statuto, pratichino lo
sport del Tennistavolo senza fini di lucro, accettino senza condizioni
lo Statuto ed il Regolamento Interno, dimostrino di aver versato la
prevista quota sociale che verrà restituita in caso di mancata
ammissione.
In ogni caso, il Consiglio Direttivo può procedere
all’esclusione del Socio con delibera motivata, tempestivamente
comunicata al Socio.
Avverso il rigetto l’interessato può
proporre reclamo all’Assemblea Generale entro e non oltre 15 giorni
dalla comunicazione del diniego.
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soggetti:
a.
Soci Ordinari: coloro
che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse
dall’Associazione;
b.
Soci Sostenitori:
coloro che per spirito di supporto all’attività sportiva svolta
dall’Associazione, versano spontaneamente una quota, quale erogazione
liberale, a favore dell’Associazione;
c.
Atleti: coloro che
partecipano all’attività agonistica, con regolare pagamento della
apposita quota sociale da atleta. A giudizio del Consiglio Direttivo,
possono venire esonerati in tutto o in parte, dal pagamento della quota
da atleta. Non hanno diritto di voto;
d.
Frequentatori: coloro
che usufruiscono degli impianti societari e che pertanto sottoscrivono
un abbonamento per uso impianti; non hanno diritto di voto nelle
assemblee sociali.
In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la
stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità
genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti
gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa
per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
In particolare i Soci hanno:
·
Diritto di partecipare alle attività associative;
·
Diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e
per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
·
Diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio
annuale;
·
Diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
·
Diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al
Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio
di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile il
suo concreto esercizio;
·
Diritto di partecipazione all’Assemblea anche se minorenni mediante il
genitore anche disgiuntamente.
4.2 - La realtà
organizzativa di Tennis Tavolo Varese Associazione Sportiva
Dilettantistica
Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea generale dei soci, il
Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione.
Le cariche od incarichi associativi sono gratuiti. I componenti gli
organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo
rimborsi spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni
istituzionali esercitate per conto dell’Associazione e preventivamente
autorizzate dal Consiglio Direttivo.
La durata delle cariche sociali è di un quadriennio.
L’Assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli
associati ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione: è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività
necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
L’Assemblea riunita in via ordinaria:
·
approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
·
delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione,
nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli
argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non
rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame;
·
nomina per elezione, a scrutinio segreto e con due distinte votazioni,
il Presidente dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata, in via straordinaria:
·
per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento
dell’Associazione;
·
quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta
di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento
della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del
Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in
caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’Associazione
che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri (purché in
numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta
dall’Assemblea).
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio
Direttivo, nel proprio ambito, elegge il vicepresidente, il segretario
ed il tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte
anche dalla stessa persona o da uno dei componenti del Consiglio
Direttivo. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili illimitatamente.
Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’Associazione
che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri (purché in
numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta
dall’Assemblea).
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio
Direttivo, nel proprio ambito, elegge il vicepresidente, il segretario
ed il tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte
anche dalla stessa persona o da uno dei componenti del Consiglio
Direttivo. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili illimitatamente.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, attua le
deliberazioni del Consiglio Direttivo e dirige l’Associazione con tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza
sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di mancata
ratifica, degli atti compiuti risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente rimane in carica per la durata di quattro anni ed è
rieleggibile.
4.3 - Gli strumenti di governance di Tennis Tavolo Varese A.S.D.
I principali strumenti di governance di cui l’Associazione si è dotata,
possono essere così riassunti:
·
lo Statuto che, oltre a descrivere l’attività svolta dall’ente,
contempla diverse previsioni relative al governo societario quali il
funzionamento dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, i
compiti e doveri del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario,
del Tesoriere e dei rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti;
·
l’elenco delle cariche sociali che descrive sinteticamente le cariche e
le funzioni;
·
il libro soci con l’elenco dei Soci con diritto di voto;
·
il registro volontari con l’elenco dei volontari che prestano la loro
opera gratuitamente;
·
il Regolamento Interno, aggiornato annualmente, approvato dall’Assemblea
Generale, che descrive tutti i regolamenti attuativi in vigore.
5 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
5.1 - Premessa
La decisione del Consiglio Direttivo di adottare e costantemente
aggiornare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi
D.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla
responsabilità della Associazione con riferimento alla commissione di
alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei
confronti dei portatori di interessi (soci, dipendenti, volontari ed
atleti) oltre che della collettività.
In particolare, l’adozione e la diffusione di un Modello Organizzativo
costantemente aggiornato mirano, da un lato, a determinare una
consapevolezza nel potenziale autore del reato di realizzare un illecito
la cui commissione è fermamente condannata da parte della Associazione e
contraria agli interessi della stessa, dall’altro, grazie ad un
monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla Associazione di
prevenire e reagire tempestivamente allo scopo di impedire la
commissione del reato o la realizzazione dell’evento.
L’Associazione ha ritenuto l’adozione di un Modello Organizzativo
conforme alle proprie politiche aziendali al fine di:
·
istituire e/o rafforzare controlli che consentano
all’Associazione di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire
la commissione di reati che comportino la responsabilità amministrativa
dell’Associazione, da parte di soggetti apicali e di persone sottoposte
alla direzione o alla vigilanza dei primi;
·
sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i
soggetti che collaborano, a vario titolo, con l’Associazione
(collaboratori esterni, atleti, volontari, ecc.), richiedendo loro, nei
limiti delle attività svolte nell’interesse dell’Associazione, di
adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione
dei reati;
·
garantire la propria integrità, adottando gli
adempimenti espressamente previsti dall’art. 6 del Decreto;
·
migliorare l’efficacia e la trasparenza nella
gestione delle attività aziendali;
·
determinare nel potenziale autore del reato piena
consapevolezza di commettere un illecito fortemente condannato e
contrario agli interessi dell’Associazione anche quando questa,
apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio.
5.2 - Reati commessi nei rapporti
con la pubblica amministrazione
(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un
ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni
pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
e frode nelle pubbliche forniture. Reati commessi nei rapporti con la
pubblica amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a
dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.) (Articoli 24 e
25) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
Le fattispecie principali di reato previste sono le seguenti:
Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità
europea (art. 316 - bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 - ter
c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) truffa ai danni
dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1
c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai
danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 -
bis c.p.); frode informatica a danno dello Stato o di altro ente
pubblico (art. 640 - ter c.p)
Peculato (art. 314 c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui
(art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio
della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai
doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), circostanze aggravanti della
corruzione (art. 319 - bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art.
319 - ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art.
319 - quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190], corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per
il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322
c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), peculato, concussione, induzione
indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - bis c.p.), traffico
di influenze illecite (art. 346 - bis c.p.).
Si consideri in questo gruppo di reati anche l’Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 25-novies decies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3
agosto 2009 n. 116, art. 4] - Induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis
c.p.).
5.2 bis - attività sensibili
Con riferimento alla tipologia dei reati in esame, i settori
dell’Associazione maggiormente interessati sono quelli che si occupano
in via diretta dei rapporti con la pubblica amministrazione ai fini
della richiesta di autorizzazioni, erogazioni pubbliche, gestione del
contenzioso giudiziale e stragiudiziale, eventuale partecipazione a gare
di appalto.
Sempre nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione si ricorda anche
la relazione con il Sistema Sanitario Nazionale per le attività di
rendicontazione regolamentate da Convenzione.
Nello specifico, nella realtà del Tennis Tavolo Varese A.S.D., vi è una
forte interazione con gli enti locali/territoriali deputati alla
vigilanza come il Comune di Lozza, il Comune di Varese, la Provincia di
Varese, ASST Settelaghi, Regione Lombardia, ecc.
Relativamente al reato di frode informatica contro la PA le attività
sensibili sono principalmente l'accesso ai sistemi telematici o
informatici della PA per la trasmissione di dati inerenti le attività
proprie o di informazioni per la comunicazione di dati fiscali e
previdenziali dell'Associazione.
La richiesta e l’utilizzo di contributi o finanziamenti da parte dello
Stato, delle Regioni o dell’Unione Europea potrebbe essere rilevante ai
fini del presente Modello Organizzativo, qualora l’azienda ottenesse
significativi finanziamenti.
È fatto comunque obbligo agli amministratori, ove intendessero accedere
a finanziamenti, farne comunicazione all’Organismo di Vigilanza, che
dovrà valutare l’opportunità di integrare ulteriormente il Modello
tenendo conto di ulteriori profili di rischio di commissione di reati
rilevanti che si venissero a determinare.
Ci sono poi attività che possono essere definite sensibili poiché sono
considerate a supporto ossia attività “preparatorie”, indispensabili per
la commissione, ad esempio, del reato di corruzione.
L’esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per
procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste
nell’utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella
sovrafatturazione. Ne deriva che una particolare attenzione deve essere
riservata all’attività di fatturazione e, più in generale, a tutte
quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare
disponibilità extracontabili.
Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui
invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri
vantaggi “in natura” (ad esempio, gli vengano messi a disposizione beni
che, pur di proprietà o nella disponibilità dell’Associazione, possano
essere destinati all’uso personale del funzionario stesso), anche la
complessiva gestione del patrimonio dell’Associazione deve essere
inclusa tra le attività sensibili.
Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:
·
gestione
degli omaggi
·
attività
contabile
·
gestione
delle note spese (regole per i limiti di spesa e tipologie di controllo)
·
gestione
dei beni aziendali (per esempio palestra, computer, attrezzature
sportive)
Tutte le funzioni dell’Associazione possono intrattenere rapporti con la
pubblica amministrazione a differenti livelli.
5.2 ter - procedure
Oltre il Codice Etico in cui vi sono chiare regole da seguire per
evitare il rischio di incorrere nei reati delle famiglie precedentemente
esaminate; il modello prevede per le aree a rischio ‘diretto’:
·
una
struttura organizzativa chiara con definizione dei ruoli e delle
responsabilità dei soggetti (vedi organigramma della Associazione,
Regolamento Interno e Statuto);
·
un Piano
di prevenzione della corruzione e trasparenza in linea con i requisiti
della Legge 190/2012 e smi, il D.lgs.33/2013 e smi, il PNA e le delibere
ANAC.
Per le aree “di supporto” è presente:
·
Una “Procedura gestione
di cassa”;
·
Una “Procedura
amministrativa e dei pagamenti”;
·
Documentazione contrattuale scritta con collaboratori e fornitori
(Procedura gestione fornitori, acquisti);
·
Un Regolamento Interno
per gli Atleti e per i Soci che regolamenta la gestione dei beni
aziendali.
Ai fini della prevenzione del reato di frode informatica, sono posti,
inoltre, i seguenti presidi:
·
Regolamento Interno per l’utilizzo degli strumenti elettronici valido ai
sensi della normativa europea 679/2016 per fini formativi in materia di
protezione dei dati personali;
·
Procedura
di gestione dei documenti;
·
Back up
fisico e/o in cloud dei dati;
·
Registri e
informative privacy;
·
Firme
digitali classiche (Presidente dell’Associazione);
·
Firma
digitale e SPID per portale di Regione Lombardia (1 firma digitale);
·
PEC (con
password a conoscenza del solo Presidente).
5.3 - I reati societari
- art. 25 ter, Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 [Articolo
aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]
La seconda categoria di fattispecie di reato che
assume rilevanza con riferimento alla tipologia di attività societaria
svolta comprende principalmente i reati di: False comunicazioni sociali
(Art. 2621) - Fatti di lieve entità
(Art. 2621-bis) - False comunicazioni
sociali delle società quotate ( Art. 2622), Falso in prospetto (art.
2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla
Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34., Falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.)
(l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio
2010, art. 37, co. 34), impedito controllo - art. 2625 co. 2 c.c.,
indebita restituzione dei conferimenti - art. 2626 c.c., illegale
ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627 c.c., illecite
operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante -
art. 2628 c.c., operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629
c.c., omessa comunicazione del conflitto di interessi - art. 2629 bis
c.c., formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c., indebita
ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c.,
illecita influenza sull’assemblea - art. 2636 c.c., aggiotaggio - art.
2637 c.c., ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza - art. 2638 co. 1 e 2 c.c., corruzione tra
privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati
(2635-bis).
5.3 bis -
Attività sensibili
Ai fini della commissione dei reati societari, si individuano le
seguenti attività a rischio di commissione:
·
Bilancio
di esercizio comprensivo di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota
Integrativa e Relazione sulla Gestione da presentare per l’approvazione
al Consiglio Direttivo e successivamente all’Assemblea Generale.
·
Bilancio
preventivo economico e patrimoniale, Piano programma e Relazione del
Consiglio Direttivo sul piano previsionale a firma del Presidente
dell’Associazione da presentare all’approvazione dell’Assemblea
Generale.
5.3 ter -
Procedure
Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere tutti coloro che sono
coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti similari,
il modello prevede procedure specifiche per l’amministrazione e la
contabilità.
Per evitare il rischio di incorrere nei reati sopra citati, Tennis
Tavolo Varese A.S.D. ha implementato:
·
Verifiche
periodiche effettuate dal Consiglio Direttivo;
·
Procedura
amministrativa e dei pagamenti;
·
Procedura
gestione di cassa;
·
Statuto;
·
Regolamento Interno;
·
Visione
dei bilanci a tutti i Soci prima dell’approvazione in Assemblea;
·
Aggiornamento sito internet;
·
Procedura
di gestione del magazzino e controlli a rotazione/inventario.
La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni o
modulistiche via mail e via whatsapp che sono trasmesse dal Presidente.
Per il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra
privati, valgono le stesse indicazioni emesse per eliminare il rischio
di incorrere nel reato di corruzione nei confronti della Pubblica
amministrazione, richiamate nel paragrafo dedicato del presente Modello.
5.4
- Reati di falso monetario:
art. 25-bis, Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 [Articolo aggiunto
dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con
modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge
n. 99 del 23/07/09].
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo
concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.; alterazione di monete -
art. 454 c.p.; spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di
monete falsificate - art. 455 c.p.; spendita di monete falsificate
ricevute in buona fede - art. 457 c.p.; falsificazione di valori di
bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p.;
contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte
di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p.; fabbricazione
o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione
di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p.;
uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c.p.,
contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
5.4 bis -
Attività sensibili
Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati
sono:
·
Gestione
denaro contante.
·
Gestione
cassa.
·
Utilizzo
delle marche da bollo.
5.4 ter -
Procedure
Le metodologie di gestione della cassa e di gestione dei pagamenti sono
regolamentate all’interno della “Procedura gestione di cassa”.
Per quanto riguarda l’utilizzo di marche da bollo e francobolli, il
valore limitato (quasi inesistente) di quelle utilizzate, fa escludere
la possibilità di loro contraffazione.
5.5 - Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs.
231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co.
29] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto
dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3] - Reati
transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)
Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto
comma);- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al
mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e
alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle
disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs
286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);-Associazione di tipo mafioso
(art. 416-bis c.p.);-Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter
c.p.);-Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630
c.p.);-Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);-Illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da
guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine
nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero
5), c.p.p.).
(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di
gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia
corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5
joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi
destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la
"Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda,
in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare
offesa alla persona
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.);- Impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
Transnazionali
a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno
Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione,
direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso
in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato
impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia
commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.: -
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo
mafioso (art. 416-bis c.p.);- Associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43);- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);- Riciclaggio (art.
648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);-
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter
c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); -
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3,
3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286);- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);-
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
5.5 bis - Attività sensibili
Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati
sono:
·
Assunzione
del personale;
·
Rapporti
con le Parti terze (fornitori e clienti);
·
Gestioni
approvvigionamento;
·
Gestione
pagamenti/incassi;
·
Gestione
di imposte e tributi.
5.5 ter
- Procedure
Per salvaguardarsi dall’incorrere in queste tipologie di reato, Tennis
Tavolo Varese A.S.D. sottolinea la presenza di contratti o ordini sempre
a supporto del pagamento delle prestazioni, la presenza di procedure
dedicate come la “Procedura Bluenext” per la gestione delle fatture
elettroniche, la “Procedura di gestione del magazzino e controlli a
rotazione/inventario”, la procedura “Gestione amministrativa e dei
pagamenti” e anche l’utilizzo della tracciabilità dei flussi mediante
conto corrente.
Per la relazione con il personale è presente lo Statuto, il Regolamento
Interno e tutti i vari contratti stipulati con le lettere di incarico
firmate da ciascuno.
Nelle procedure citate si specificano le attività e i controlli che
devono essere effettuati nella gestione della scelta e della
contrattualizzazione con le parti terze e la chiara identificazione di
chi detiene i poteri per impegnare l’Associazione per l’effettuazione di
pagamenti.
5.6 - Reati con finalità di terrorismo
o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e
dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto
dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]
Il Decreto legislativo 231 del 2001 si limita a richiamare
principalmente i reati previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e
dalle leggi speciali, integrandoli con i possibili delitti diversi da
quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione
dell’art. 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio
generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati
terroristici.
5.6 bis - Attività sensibili
Ai fini della commissione del reato di creazione di fondi non
giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni
che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, si individua come
attività solo astrattamente a rischio quella di gestione delle
sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.
5.6 ter
- Procedure
Per tenere sotto controllo questa attività è in
essere la “Procedura gestione fatture elettroniche” controllata
periodicamente anche dal Commercialista dell’Associazione.
5.7 - Delitti contro la personalità individuale
(art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L.
11/08/2003 n. 228, art. 5]. / Impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo
aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha
modificato il Testo Unico Immigrazione. – Art. 22, comma 12 del D.lgs.
n. 268/1998 Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01)
Quest’area di rischio di reato presupposto prevede la riduzione o
mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c. p.), la
prostituzione minorile (Art. 600-bis c. p.), la pornografia minorile
(Art. 600-ter c. p.), la detenzione di materiale pornografico (Art.
600-quater), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c. p.), la tratta di persone
(Art. 601 c. p.) e l’acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c. p.),
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (Art. 602 c. p.) -
adescamento di minorenni – (Art.609-undecies c.p),
L’Art 25 duodecies specifica che: “Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del
quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato
o annullato, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
Art 12 comma commi 3, 3 bis e 3 ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998 specifica
che:
“..Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto
riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato
di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a
pericolo per la sua vita …”.
Come reato considerato nell’art 25 terdecies riferito al Razzismo e
xenofobia si prende in considerazione l’Art. 604-bis c.p. Propaganda e
istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e
religiosa.
5.7 bis -
Attività sensibili
Ai fini della commissione del reato in esame con riferimento alla realtà
operativa di Tennis Tavolo Varese A.S.D., si individuano le seguenti
attività a rischio di commissione di reato:
·
Gestione e
assunzione del personale
·
Rapporto
con i fornitori in riferimento alla gestione del personale di questi
ultimi
·
Gestione
internet da parte dei dipendenti
5.7 ter -
Procedure
Tennis Tavolo Varese A.S.D. si impegna a porre in essere le seguenti
condotte:
•
attuare la normativa in materia di lavoro,
con particolare attenzione al tema di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro e relativa al rispetto dei diritti sindacali o, comunque, di
associazione e rappresentanza dei lavoratori;
•
astenersi dal compimento di atti che
possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti
volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
• prevedere nel
Codice etico principi volti a tutelare l’integrità fisica e morale dei
propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità
individuale.
Altri dettagli in merito a misure utili alla prevenzione dei reati
elencati sono contenuti nello Statuto e nel Regolamento Interno.
5.8 - I reati relativi alla sicurezza sul lavoro
- Omicidio e lesioni colposi - art. 25 septies Decreto Legislativo 231
del 2001 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)
[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].
Con l’introduzione nel Decreto Legislativo 231 del 2001 dell’art. 25
septies, da ultimo modificato dall’art. 300 Decreto legislativo 81 del
2008 e dal Decreto legislativo 106 del 2009, assumono rilevanza i
comportamenti colposi tenuti in violazione delle norme di sicurezza ed
igiene sul lavoro che abbiano cagionato lesioni colpose gravi o
gravissime ovvero la morte di soggetti che prestano la propria attività
in via diretta o anche indiretta (ad esempio nel caso di subappalti) in
favore della società.
Il sistema adottato dall’Associazione deve contemplare il rispetto degli
standard tecnico-strutturali di legge relativi:
a) ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle
misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate.
5.8 bis -
Attività sensibili
Poiché tutte le imprese ed associazioni, indipendentemente dalle
dimensioni e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di
escludere, in via di principio, la commissione dei delitti di omicidio e
lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del Decreto
Legislativo 81/2008; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti
ai fini del presente Modello.
Le attività sensibili per la commissione di questa tipologia di reati
sono individuate nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.
5.8 ter - Procedure
In palestra è presente un defibrillatore, regolarmente attivo e
controllato, inoltre è presente una cassetta di pronto soccorso.
Il Consiglio Direttivo vigila costantemente sul rispetto delle norme di
sicurezza in palestra ed il Presidente vigila costantemente sulle norme
sanitarie controllando che tutti coloro che svolgono attività sportiva
siano in possesso dell’abilitazione necessaria per legge.
Tutto questo è oggetto di frequenti mail e messaggi Whatsapp a tutti i
Soci/Atleti ed è riportato nel Regolamento Interno.
5.9 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
(art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008
n. 48, art. 7] e il reato sulla sicurezza cibernetica introdotto dalla
Legge 18 novembre 2019 n 133;
A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano,
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica,
il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l’art. 24 bis sui delitti
informatici e trattamento illecito di dati.
Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli 491 bis c.p.
“Documenti informatici”; 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico”; 615 quater c.p. “Detenzione e diffusione
abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici o telematici”; 615
quinquies c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
o telematico”; 617 quater c.p. “Intercettazione, impedimento o
interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”; 617
quinquies c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”; 635
bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”;
635 tir c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque
di pubblica utilità”; 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici”; 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità”; 640 quinquies c.p. “Frode
informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica”.
La Legge 18 novembre 2019 n 133 “Legge sulla sicurezza cibernetica”
introduce la responsabilità amministrativa specificando che “Chiunque,
allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti
di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle
attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c),
fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero,
rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui
al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6,
lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza
di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini
prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote".
Tale legge ha lo scopo di introdurre un complesso di disposizioni tese
ad assicurare un livello levato di sicurezza delle reti dei sistemi
informativi e dei servizi informatici.
5.9 bis -
Attività sensibili
Atteso che l’utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi
facoltativo nell’ambito dell’Associazione, le attività sensibili di
reato sono la gestione dei sistemi informatici interni, l’accesso a
sistemi informatici e telematici esterni privati e l’utilizzo della
firma digitale.
5.9 ter
- Procedure
Oltre al codice etico, il modello prevede procedure specifiche per la
sicurezza delle informazioni e tutela dei dati (inclusi quelli
sensibili).
In particolare, sono redatti ed aggiornati specifici documenti, secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/03 come modificato dal
D.lgs. 101/2018, recante disposizioni e procedure inerenti le misure di
sicurezza da adottare nell’utilizzo dei sistemi informatici e
telematici, poste sotto il controllo del Data Protection Officer (DPO)
identificato nella persona del Presidente. È presente inoltre una
“Procedura di gestione dei documenti, Registri e informative privacy e
un Back up fisico e/o in cloud dei dati.
Per quanto riguarda le Firme digitali sono presenti sia
quelle classiche per il Presidente, la Firma tramite SPID e la PEC
(tutte con password a mani del solo Presidente).
5.10
- Delitti contro l'industria e il commercio
(art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del
23/07/09]
I principali reati presupposto sono relativi alla contraffazione,
alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni (art. 473 p.c.) e relativi all’introduzione nello
stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.c.). Sono
inoltre considerati i reati di cui all’513 c.p. (turbata libertà
dell’industria o del commercio), art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del
commercio), art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine
come genuine), art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni
mendaci), art. 517 ter C.p. (fabbricazione e commercio di beni
realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), art. 517 quater
c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari), art. 513 bis (illecita concorrenza
con minaccia o violenza) e art. 514 (frodi contro le industrie
nazionali).
5.10 bis - Attività sensibili
Data la natura delle attività di Tennis Tavolo Varese A.S.D. gli unici
processi sensibili sono quelli relativi alla gestione e vendita di
abbigliamento sportivo.
5.10 ter - Procedure
Per tenere sotto controllo il processo di gestione e vendita di
abbigliamento sportivo è stata redatta e applicata una “Procedure
vendite”, è applicato il codice deontologico e il codice etico; tutte le
attività sono sottoposte ad attività di controllo periodiche del
Presidente e anche del Consiglio Direttivo.
5.11
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
(art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del
23/07/09]
I principali reati presupposto rientranti nell’area in materia di
violazione del diritto di autore inseriti dal legislatore sono: art.
171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico,
in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; art. 171,
l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere
altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso
l’onore o la reputazione; art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva
duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per
rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per
elaboratori; art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione,
trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca
dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o
concessione in locazione di banche di dati; art. 171-ter l. 633/1941:
abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in
pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere
dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della
vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione,
trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a
qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa; art. 171-septies l. 633/1941: mancata
comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non
soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; art. 171-octies l.
633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione,
installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite,
via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
5.11
bis - Attività sensibili
Data la natura delle attività di Tennis Tavolo Varese A.S.D., le sole
attività sensibili sono quelle relative alla gestione delle licenze
software.
5.11 ter - Procedure
Per salvaguardarsi dall’incorrere in queste tipologie di reato, Tennis
Tavolo Varese A.S.D. segue il Regolamento Interno per l’utilizzo degli
strumenti elettronici valido ai sensi della normativa europea 679/2016
per fini formativi in materia di protezione dei dati personali e pone
particolare attenzione allo stato delle licenze software in uso.
5.12 - Delitti in
materia ambientale
I principali reati presupposto rientranti nell’area tutela ambientale
riguardano l’applicazione delle Direttive 2008/99 e 2009/123, che danno
seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare
comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente. Il provvedimento
entra in vigore il 16 agosto 2011 introducendo l'art. 25-undicies del
Decreto legislativo 231 del 2001.
In particolare, sono citati i seguenti reati:
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo,
detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
(art. 727-bis c. p); - distruzione o deterioramento di habitat
all'interno di un sito protetto (art. 733-bis. c. p);
-
norme in materia ambientale- Sanzioni penali (art.
137 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale - Attività di gestione
di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/06); - norme in materia
ambientale “Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/06); - norme in
materia ambientale “Violazione degli obblighi di comunicazione, di
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/06);
- norme in materia ambientale" Traffico illecito di rifiuti art. 259
D.Lgs 152/06; -
norme in materia ambientale - Attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/06);
sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs 152/06); -
norme in materia ambientale- Sanzioni (art.
279 D.Lgs 152/06); - disciplina dei reati relativi all'applicazione in
Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo
1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità
pubblica", come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59) art. 1,
comma 1, L. 150/92; - art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92;- art. 3 bis L.
150/92; - art. 6, comma 4, L. 150/92;
cessazione e riduzione dell'impiego delle
sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/93); - inquinamento doloso
(art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07); - inquinamento colposo (art. 9,
commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07) - Inquinamento ambientale Codice penale Art.
452 -bis . - Disastro ambientale Codice penale Art. 452 -quater.
Delitti colposi contro l’ambiente Codice
penale Art. 452 -quinquies .- Traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattività— Codice penale Art. 452 –sexies- Art. 452 -octies .
(Circostanze aggravanti) . —. Codice penale
5.12 bis - Attività
sensibili
Con riferimento alle attività di Tennis Tavolo Varese A.S.D. ed ai reati
presupposto sopra definiti, i processi maggiormente interessati e a
rischio sono quelli relativi alla gestione dello stoccaggio e dello
smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi che però sono praticamente
inesistenti.
5.12 ter - Procedure
È utilizzato S.I.EC.O. Srl come ente distruttore dei rifiuti.
5.13 - Reati Tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, (Articolo 2 del D.Lgs. 74), Dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici, (Articolo 3 del D.Lgs. 74),
Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74 inserito dal D.Lgs. 75 del 14
luglio 2020), Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74 inserito da D.Lgs.
75 del 14 luglio 2020), Emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, (Articolo 8 del D.Lgs. 74), Occultamento o
distruzione di documenti contabili (Articolo 10 del D.Lgs. 74), Indebita
compensazione (Articolo 10-quater del D.Lgs. 74 inserito da D.Lgs. 75
del 14 luglio 2020), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
(Articolo 11 del D.Lgs. 74).
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi
transfrontalieri e al fine di invadere l’imposta sul valore aggiunto per
un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la
sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo
10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e
1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione
pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”
5.13 bis - Attività sensibili
Ai fini della commissione dei reati tributari si individuano le seguenti
attività a rischio che per Tennis Tavolo Varese A.S.D. sono la:
·
La
redazione del bilancio;
·
La
redazione delle dichiarazioni fiscali;
·
L’elaborazione delle scritture contabili;
·
L’emissione di fatture e scontrini;
·
Il
versamento delle imposte e delle tasse;
·
L’archiviazione dei documenti fiscali.
5.13 ter - Procedure
Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere coloro che sono coinvolti
nella formazione del bilancio o di altri documenti correlati, Tennis
Tavolo Varese A.S.D. prevede:
·
Verifiche
periodiche effettuate dal Commercialista;
·
Una
“Procedura amministrativa e dei pagamenti”;
·
Una
“Procedura gestione di cassa”;
·
Lo
Statuto;
·
Il
Regolamento Interno;
·
La visione
a tutti i Soci dei bilanci prima dell’approvazione in Assemblea;
·
Una
procedura per la gestione della documentazione.
5.14 - Altri reati presupposto
Pur essendo stati considerati nell’analisi del rischio reato, non sono
stati considerati applicabili i reati configurati:
·
nell’art.
25 quater. 1 D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: mutilazione genitale
femminile – art. 583 bis c.p., dato il settore di attività
dell’Associazione in cui tale tipo di reato è di impossibile
applicazione.
·
nell’art.
25 sexies D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: – Abuso di informazioni
privilegiate non essendo una società quotata.
·
nell’art.
25 sexiesdecies Contrabbando dato il settore di attività
dell’Associazione in cui tale tipo di reato è di impossibile
applicazione.
5.15 - Il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo di Tennis Tavolo Varese A.S.D.
La predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
da parte dell’Associazione ha comportato un’attività di adeguamento dei
protocolli preesistenti ai principi di controllo introdotti con il
D.lgs. 231/2001 al fine di rendere il Modello stesso idoneo a prevenire
la commissione dei reati richiamati dal Decreto.
Il D.lgs. 231/2001, infatti, attribuisce - unitamente al verificarsi
delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 dello stesso Decreto
- un valore esimente all’adozione ed efficace attuazione di modelli di
organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi
risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione,
o la tentata commissione, degli illeciti richiamati.
In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001
un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve rispondere alle
seguenti esigenze:
·
individuare le attività nel cui ambito possono
essere commessi reati;
·
prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in
relazione ai reati da prevenire;
·
individuare modalità di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
·
prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli;
·
introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Alla luce delle considerazioni che precedono, Tennis Tavolo Varese
A.S.D. ha predisposto un Modello che tiene conto della propria peculiare
realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governance
ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi già esistenti
prima dell’aggiornamento del presente Modello.
Il Modello, così come approvato con delibera dell’Assemblea Generale,
comprende i seguenti elementi costitutivi:
·
individuazione delle attività aziendali nel cui
ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001;
·
protocolli di controllo in relazione alle attività
sensibili individuate;
·
individuazione delle modalità di gestione delle
risorse finanziarie;
·
istituzione di un Organismo di Vigilanza cui sono
attribuiti compiti e poteri adeguati alle funzioni previste dal Modello;
·
flussi informativi da e verso l’Organismo di
Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti
dell’Organismo di Vigilanza stesso;
·
sistema di segnalazione di irregolarità e
violazioni (c.d. Sistema di Whistleblowing);
·
sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori;
·
piano di comunicazione e formazione sui principi
del D.lgs. 231/2001 del personale dipendente e ad altri soggetti che
interagiscono con la Società;
·
definizione di criteri di aggiornamento e
adeguamento del Modello;
·
sistema formalizzato di deleghe e poteri.
Il Modello contiene:
Nella
parte generale, una
descrizione relativa:
·
al quadro normativo di riferimento;
·
alla realtà aziendale, sistema di governance e assetto
organizzativo di Tennis Tavolo Varese A.S.D.;
·
alla individuazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza, con
indicazione specifica di poteri, compiti e flussi informativi che lo
riguardano;
·
alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato
sanzionatorio;
·
al piano di formazione e informazione da adottare al fine di garantire
la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
·
ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.
nella parte speciale una descrizione relativa:
§
ai processi/attività sensibili e relativi
standard e protocolli specifici di controllo.
I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con
quelli previsti dal Codice Etico di Tennis Tavolo Varese A.S.D.
Il Codice Etico dell’Associazione, approvato con delibera del Consiglio
Direttivo, è reso noto a tutti gli atleti ed esprime i principi etici
che Tennis Tavolo Varese A.S.D. riconosce come propri e sui quali
richiama l’osservanza da parte di tutti coloro che operano per il
conseguimento degli obiettivi dell’Associazione.
Il Codice Etico esprime, fra l’altro, linee e principi di comportamento
volti a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/01 - anche alla luce del
ruolo sociale che l’ente stesso riveste - e rimanda espressamente al
Modello come strumento e chiave interpretativa per operare nel rispetto
delle procedure adottate dall’Associazione e delle normative vigenti.
Il Codice Etico deve, quindi, essere considerato come parte integrante
del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli
obiettivi del Modello stesso.
7 - L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
7.1 - Premessa
In base alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001 - art. 6, comma 1, lett.
a) e b) - l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente
alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex
art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:
·
adottato ed efficacemente attuato Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati
considerati;
·
affidato il compito di vigilare su attuazione e
osservanza del Modello, nonché di promuoverne l’aggiornamento, ad un
organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Tale ultimo punto è stato, peraltro, ripreso dal comma 4 dell’articolo
30 del D.lgs. 81/2008 che prevede “...un idoneo sistema di controllo
sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate”.
Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace
attuazione del Modello, sull’osservanza del medesimo da parte dei
destinatari, nonché di proporne l’aggiornamento al fine di migliorarne
l’efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a
tale organismo istituito dall’Associazione al proprio interno.
L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi
poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace
svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto
indispensabile per l’esonero dalla responsabilità prevista dal D.lgs. n.
231/2001.
Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali
dell’Organismo di Vigilanza:
·
l’autonomia e l’indipendenza;
·
la professionalità;
·
la continuità di azione.
In particolare, secondo tali Linee Guida:
·
per ‘autonomina ed indipendenza’ si intende “Evitare
che all’Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati
compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e
controllante. Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o
personale da parte degli organi di vertice. Prevedere nel Modello cause
effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri
dell’Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di
conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi
sociali e con il vertice.”
·
per ‘professionalità’ si intende “Nominare
soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di
compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e
contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari.
È opportuno che almeno taluno tra i membri dell’Organismo di vigilanza
abbia competenze giuridiche.”
·
per ‘continuità d’azione’ si intende “Predisporre
una struttura dedicata all’attività di Vigilanza sul Modello. Curare la
documentazione dell’attività svolta”.
Il D.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione
dell’Organismo di Vigilanza.
Tennis Tavolo Varese A.S.D. ha optato per una soluzione che, tenuto
conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare,
in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità
organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza
è preposto.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del
D.lgs. n. 231/2001 ed alla luce delle esposte indicazioni di
Confindustria, nonostante la legge consenta “negli
Enti di piccole dimensioni” di far svolgere i compiti propri dell’OdV
direttamente dall’Organo Dirigente, Tennis Tavolo Varese A.S.D. ha
identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, ”Organismo
di Vigilanza” o “OdV.”) in un organismo monocratico composto da un
membro, il quale deve possedere e documentare sia i requisiti di
professionalità e competenza per lo svolgimento delle funzioni, sia
requisiti personali di onorabilità e indipendenza determinanti per la
necessaria autonomia di azione.
L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio Direttivo.
7.2 - Requisiti soggettivi dei Componenti
I componenti dell’Organismo di Vigilanza possiedono i requisiti di
onorabilità, assenza di conflitto d’interessi, assenza di relazioni di
parentela e/o di affari nei termini sotto specificati.
Pertanto, non possono essere nominati componenti dell’OdV:
·
i soggetti che svolgano
attività aziendali di carattere gestionale ed operativo e che
costituiscono oggetto dell’attività di controllo;
·
coloro che siano legati
all’Associazione da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o
prestazione d’opera retribuita o che ne possano compromettere
l’indipendenza;
·
il coniuge, i parenti,
gli affini entro il quarto grado con i componenti del Consiglio
Direttivo dell’Associazione;
·
tutti coloro che direttamente e/o indirettamente versino in conflitto
con gli interessi dell’Associazione.
Inoltre, la carica di membro dell’OdV non può essere ricoperta da coloro
che:
·
si trovino in una delle cause di ineleggibilità o
decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
·
siano stati condannati, con sentenza anche non
passata in giudicato o di patteggiamento, per uno dei reati c.d.
presupposto.
7.3 - Nomina e disponibilità economica
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in
carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non
superiore a quattro anni, ed è rieleggibile. Lo stesso cessa per
decorrenza del termine di incarico, pur continuando a svolgere ad
interim le proprie funzioni fino a che non intervenga la nomina del
nuovo O.d.V.
L’eventuale compenso per la qualifica di componente dell’Organismo di
Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio
Direttivo.
Su proposta dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio Direttivo pone a
disposizione dell’Organismo di Vigilanza e su richiesta dello stesso un
budget annuale, affinché l’O.d.V. possa svolgere in autonomia
anche quelle verifiche che, per la specificità delle competenze
richieste, non possono essere effettuare direttamente. Qualora il
budget assegnato non dovesse essere sufficiente rispetto alle
attività da svolgersi, è fatto salvo il diritto dell’O.d.V. di
utilizzare altre risorse che - all’occorrenza - verranno messe a
disposizione dall’Associazione.
Il
budget permette
all’Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti
opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal
presente Modello, secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.
7.4 - Decadenza, revoca e cessazione dalla carica
Il verificarsi, in data successiva all’intervenuta nomina, di una delle
condizioni relative all’indipendenza, autonomia ed onorabilità ostative
alla nomina, comporta l’incompatibilità alla permanenza in carica e la
conseguente decadenza automatica. Il sopravvenire di una delle cause di
decadenza deve essere, tempestivamente, comunicato al Consiglio
Direttivo da parte dell’interessato.
Costituiscono, invece, motivi di revoca per giusta causa dalla carica di
componente dell’O.d.V.:
·
omessa reiterata partecipazione alle riunioni
dell’O.d.V. senza giustificato motivo;
·
colposo inadempimento ai compiti delegati dall’O.d.V.
stesso e/o il colposo adempimento degli stessi con ritardo;
·
grave negligenza nell’assolvimento dei compiti
connessi all’incarico quale (a titolo meramente esemplificativo):
l’omessa redazione della relazione informativa annuale al Consiglio
Direttivo sull’attività svolta; l’omessa segnalazione al Consiglio
Direttivo di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione
di reati;
·
“omessa o insufficiente vigilanza” da parte
dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma
1, lett. d), D.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna,
anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell’Associazione
ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne
accerti la responsabilità;
·
attribuzione di funzioni e responsabilità
operative all’interno dell’organizzazione incompatibili con i compiti
propri dell’Organismo di Vigilanza.
Oltre che per decorrenza del termine dell’incarico e fatte salve le
ipotesi di revoca o decadenza, i componenti dell’Organismo di Vigilanza
cessano dalla carica anche in caso di rinuncia.
La rinuncia alla carica ha effetto immediato se rimane in carica la
maggioranza dell’O.d.V. o, in caso contrario, dal momento in cui la
maggioranza dell’O.d.V. è ricostituita in seguito alla nomina del nuovo
componente.
In caso di rinuncia dell’OdV, la carica si intende in ogni caso cessata
decorsi 30 giorni dalla sua comunicazione.
7.5 - Funzioni e poteri
Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono
essere sindacate da alcun altro organismo o funzione dell’Associazione,
fermo restando che il Consiglio Direttivo è in ogni caso chiamato a
vigilare sull’adeguatezza del suo operato, in quanto lo stesso ha la
responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.
L’OdV ha poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare
un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza
del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001.
In particolare, l’OdV vigila:
·
sul funzionamento del Modello e sulla sua
osservanza da parte di tutti i destinatari;
·
sulla reale, efficacia ed effettiva capacità del
Modello adottato dalla Società di prevenire la commissione di reati ed
illeciti;
•
sull’adeguatezza di tali Modelli anche alla luce
di eventuali cambiamenti di attività e organizzazione, nonché
dell’aggiornamento della valutazione dei rischi e degli esiti delle
attività di monitoraggio e riesame svolte dalla Società;
•
sull’opportunità di aggiornamento del Modello,
laddove vengano riscontrate esigenze di adeguamento dello stesso in
relazione a mutate condizioni aziendali o a interventi normativi.
A tale fine, l’Organismo di Vigilanza, deve avere libero accesso presso
tutte le funzioni dell’Associazione - senza necessità di alcun consenso
preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario
per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001.
Pertanto, rientrano fra i compiti dell’Organismo di Vigilanza, a titolo
meramente esemplificativo e non tassativo:
·
attivare un piano di verifica volto ad accertare
la concreta attuazione del Modello Organizzativo da parte di tutti i
destinatari;
·
monitorare la necessità di un aggiornamento della
mappatura dei rischi e del Modello stesso in caso di significative
variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi
in considerazione dal D.lgs. 231/2001, dandone informazione al Consiglio
Direttivo;
·
eseguire periodicamente verifiche mirate su
determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell’ambito
delle aree di rischio;
·
monitorare le iniziative di
informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e
della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla
funzione competente;
·
raccogliere, elaborare e conservare le
informazioni rilevanti (comprese le eventuali segnalazioni) in ordine al
rispetto del Modello;
·
coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un
migliore monitoraggio delle aree a rischio;
·
condurre le indagini interne per l’accertamento di
presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
·
segnalare prontamente ogni criticità relativa
all’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da
maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente
previsto, proponendo le opportune soluzioni operative;
·
segnalare eventuali violazioni di protocolli o le
carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte;
·
vigilare sull’applicazione coerente delle sanzioni
previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello,
ferma restando la competenza dell’organo deputato per l’applicazione dei
provvedimenti sanzionatori;
·
rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali
che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle
segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.
Con particolare riferimento all’ambito Salute, Sicurezza e Ambiente, le
informazioni che l’Associazione si impegna a trasmettere all’inizio
dell’attività dell’OdV, sono le seguenti:
·
aggiornamento delle figure gerarchiche e
funzionali pertinenti (organigramma), anche per segnalare che nulla sia
variato;
·
infortuni e durata complessiva di ogni singolo evento che ha causato
l’assenza dalla palestra, dell’ultimo periodo intercorso dalla
precedente comunicazione (al verificarsi dell’evento);
·
medicazioni avvenute nell’ultimo anno;
·
incidenti / eventi significativi che possono potenzialmente causare
lesioni gravi (ultimo periodo trascorso);
·
denunce di malattie professionali e loro tipologia, a conoscenza
dell’Associazione (ultimo periodo trascorso);
·
verbale ex art. 35 D.lgs. 81/08 e relativi allegati (riferito
all’ultimo anno);
·
sopralluoghi, procedimenti amministrativi e sanzioni in materia Salute,
Sicurezza e Ambiente da parte degli enti di controllo (ultimo periodo
trascorso e al verificarsi dell’evento);
·
sanzioni interne in tema salute, sicurezza, e ambiente (ultimo periodo
trascorso) e analisi delle cause afferenti alle stesse;
·
pianificazione ed esecuzione dell’indagine sulla sicurezza delle
attrezzature, impianti in genere ed indagini ambientali;
·
incidenti, eventi significativi che possono essere causa di
contestazione di un reato presupposto ambientale, nonché i risultati del
monitoraggio che evidenziano il potenziale verificarsi della fattispecie
di reato presupposto;
·
documento di risk assesment in materia ambientale;
·
Modello Organizzativo, Codice Etico e tabella delle procedure correlate,
nella versione aggiornata e approvata.
In occasione di eventi particolarmente gravi (lesioni con prognosi
superiore a 40 gg o a carattere permanente, incidenti con rilevanza
ambientale ecc.), le relative informazioni vengono trasmesse in modo
tempestivo (ovvero entro 24 ore dall’accadimento).
7.6 - La qualificazione soggettiva dell’Organismo di Vigilanza ai fini
Privacy
ll Garante per la protezione dei dati personali, in data 12 maggio 2020,
ha espresso il suo parere sulla qualificazione soggettiva ai fini
privacy dell’Organismo di Vigilanza (cfr. doc. web. 9347842).
In particolare, è stato chiarito che l’Organismo di Vigilanza,
considerato nel suo complesso e a prescindere dalla circostanza che i
membri che lo compongono siano interni o esterni, essendo “parte
dell’ente” deve essere individuato quale soggetto autorizzato al
trattamento dei dati. Non, dunque, un autonomo titolare e nemmeno un
responsabile del trattamento dati.
All’art. 29 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679
(GDPR) è previsto che chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare del
trattamento “e abbia accesso a dati personali, non può trattarli se non
è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”. All’art.
2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, novellato dal D.lgs. 101/2018,
inoltre, è precisato che: “Il titolare o il responsabile del
trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e
nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e
funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a
persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro
autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le
modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali
le persone che operano sotto la propria autorità diretta”.
Per tale ragione, l’Organismo di Vigilanza dovrà ricevere
dall’Associazione, per l’esercizio del proprio incarico, le istruzioni
operative ai sensi dell’art. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003
ss.mm.ii., affinché i dati vengano trattati in conformità ai principi
stabiliti dalla normativa privacy e alle politiche definite all’interno
dell’ente. Sarà onere dell’Associazione, Titolare del Trattamento dei
dati, fornire le suddette istruzioni.
Quanto specificato dall’Autorità Garante è riferito al solo trattamento
dati che l’Organismo di Vigilanza opera in ragione dell’esercizio del
suo incarico e funzioni affidate, con particolare riguardo alla gestione
dei flussi informativi.
Rimane, invece, escluso il nuovo e diverso ruolo che l'Organismo
acquisisce in relazione alla gestione delle segnalazioni di illecito o
di violazione del Modello Organizzativo e tutelate dalla L. 179/2017,
rubricata “Disposizioni
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato”
(c.d. Whistleblowing).
Tutto quanto sopra espresso, rimangono impregiudicati i requisiti di
autonomia e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza nello svolgimento
della propria attività di verifica.
7.7 - Regole di condotta
L’attività dell’Organismo di Vigilanza deve essere improntata ai
principi di integrità, obiettività, riservatezza e competenza.
Tali regole di condotta possono esplicarsi nei termini che seguono:
·
Integrità: i componenti dell’OdV devono operare
con onestà, diligenza e senso di responsabilità.
·
Obiettività: i componenti dell’OdV non partecipano
ad alcuna attività che possa pregiudicare l’imparzialità della loro
valutazione e, in caso contrario, si astengono dalle relative
valutazioni e delibere nell’ambito delle attività dell’Organismo di
Vigilanza. Devono riportare tutti i fatti significativi di cui siano
venuti a conoscenza e la cui omissione possa dare un quadro alterato e/o
incompleto delle attività analizzate.
·
Riservatezza: i membri dell’OdV devono esercitare
tutte le opportune cautele nell’uso e nella protezione delle
informazioni acquisite. Non devono usare le informazioni ottenute né per
vantaggio personale né secondo modalità che siano contrarie alla legge o
che possano arrecare danno agli obiettivi della Società. Tutti i dati di
cui sia titolare l’Associazione devono essere trattati nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 (ss.mm. D.lgs.
101/2018) e Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n.
2016/679 (GDPR).
7.8 - Operatività
I componenti dell’Organismo di Vigilanza individuano il programma, le
modalità ed i tempi di svolgimento delle attività loro attribuite.
L’attività di vigilanza è condotta nel corso di apposite riunioni che
possono svolgersi presso la sede dell’Associazione nonché al di fuori
delle riunioni ufficiali, tramite esame di documentazione,
corrispondenza, analisi dati e informazioni. Di ogni riunione
dell’Organismo di Vigilanza viene redatto apposito verbale sottoscritto
dagli intervenuti.
I verbali delle riunioni sono raccolti, sia in formato elettronico che
cartaceo, in un apposito registro conservato presso la sede
dell’Associazione.
L’Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei
presenti. Il membro dissenziente dovrà far risultare per iscritto i
motivi del proprio dissenso.
L’OdV può delegare - in ragione delle competenze specifiche di ognuno -
il compimento di specifiche attività a ciascun componente, determinando
eventualmente la data in cui deve comunque essere portata a termine
l’attività delegata.
L’Organismo di Vigilanza può avvalersi, nell’adempimento di specifiche
attività e verifiche, dell’opera di consulenti esterni nonché di tutte
le strutture dell’Associazione.
L’operatività dell’Organismo di Vigilanza, con maggiori informazioni di
dettaglio, è indicata all’interno del Regolamento adottato
dall’Organismo stesso. In particolare, tale documento definisce e rende
verificabili le modalità di svolgimento dell’incarico poste in essere
dall’Organismo.
7.9 - Obblighi di informazione
nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all’Organismo di
Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di
informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all’art. 6,
comma 2, lettera d) del Decreto 231.
Costituisce violazione del Modello la mancata ricezione dei flussi
informativi verso l’Organismo di Vigilanza. In particolare, devono
essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’Organismo di
Vigilanza le informazioni concernenti:
·
eventuali modifiche all’assetto interno o alla
struttura organizzativa dell’Associazione o alla variazione delle aree
di attività dell’Associazione;
·
decisioni relative alla richiesta, erogazione ed
utilizzo di finanziamenti pubblici;
·
provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di
Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, fatti comunque salvi
gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo
svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti
ai quali è applicabile il D.lgs. 231/2001, qualora tali indagini
coinvolgano l’Associazione o suoi dipendenti od organi societari;
·
esiti delle attività di controllo periodico
(rapporti, monitoraggi, consuntivi, etc.);
·
notizie relative alla effettiva attuazione del
Modello Organizzativo e, in generale, del rispetto delle regole interne
con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali
sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali
procedimenti con le relative motivazioni;
Ulteriori informazioni che dovranno essere trasmesse sul canale all’OdV
al seguente indirizzo odv@tennistavolovarese.it sono indicate nei
protocolli di controllo della parte speciale del presente Modello.
L’Associazione,
al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le
prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di segnalazione di
irregolarità e violazioni adeguato alle modifiche normative intervenute
nel 2017, ed in particolare con la L. 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di
cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato” che ha novellato
l’art.6 del Decreto.
In particolare, devono essere segnalati, senza ritardo, all’indirizzo
dedicato
odv@tennistavolovarese.it
:
·
le notizie relative alla commissione, o alla
ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è
applicabile il D.lgs. 231/2001, compreso l’avvio di procedimento
giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel
D.lgs. 231/2001;
·
le notizie relative ad indagini e procedimenti
penali a carico di procuratori della Società e in generale esponenti
aziendali per fatti relativi al ruolo ad essi attribuito;
·
le violazioni delle regole di controllo,
comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e tutte le
azioni che possano determinare una violazione del Modello, fatti salvi
gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle
persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Qualora si verificasse l’adozione di misure discriminatorie nei
confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, l’art. 6, comma
2-ter del D.lgs. 231/2001 prevede che tale circostanza potrà essere
denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di
propria competenza.
A tal proposito, si indicano quali provvedimenti nulli ai sensi
dell’art. 6, comma 2-quater del Decreto:
•
il licenziamento ritorsivo o discriminatorio;
•
il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo
2103 del codice civile;
•
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria
adottata nei confronti del segnalante.
È onere del Datore di lavoro, in caso di controversie legate
all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti,
licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione,
dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla
segnalazione stessa.
Si precisa che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 3, L. 30
Novembre 2017, n. 179, il perseguimento dell'interesse all'integrità
delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e
alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di
rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli
articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice
civile, fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale
gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un
rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente,
l'impresa o la persona fisica interessata.
Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a
riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio,
costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione
con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione
dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale
di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.
7.11 - Raccolta e conservazione delle informazioni
Tutte le informazioni trasmesse da e verso l’Organismo di Vigilanza
previste nel Modello Organizzativo, ad eccezione delle segnalazioni di
condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni
del Modello Organizzativo, sono conservate dall’Organismo di Vigilanza
secondo le istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento.
In ogni caso, i componenti uscenti dell’Organismo di Vigilanza devono
provvedere affinché il passaggio della gestione dell’archivio
documentale avvenga correttamente ai nuovi componenti.
7.12 - Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari
L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’efficacia e osservanza
del Modello, all’emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità
di interventi modificativi, immediatamente, al verificarsi di violazioni
accertate del Modello, con presunta commissione di reati, al Consiglio
Direttivo.
8 - SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO
8.1 - Funzione del sistema disciplinare
L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs.
231/2001 indicano, quale condizione per un’efficace attuazione del
Modello di organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un
sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello stesso.
Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e
sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l’efficacia del
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs.
231/2001.
Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle
disposizioni contenute nel Modello e del Codice Etico (che si ricorda
essere sua parte integrante), a prescindere dallo svolgimento e
dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità
giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli
estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs.
231/2001.
In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si
attesta come reazione dell’Associazione al mancato rispetto di procedure
o regole comportamentali richiamate dal Modello.
8.2 - Misure nei confronti dei lavoratori subordinati e dei giocatori
L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste
dal Modello costituisce adempimento da parte dei Soci della Tennis
Tavolo Varese A.S.D. degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2,
c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta
parte sostanziale ed integrante.
Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle condotte
previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la
commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito
penale per cui è applicabile il D.lgs. 231/2001. I provvedimenti
disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori
subordinati di Tennis Tavolo Varese A.S.D. in conformità a quanto
previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto
dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili.
Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono
quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL applicato
dall’Associazione.
Per i giocatori dovrà essere tenuto presente l’accordo collettivo
applicabile al momento dell’infrazione.
Per quanto concerne le condotte richieste dal
Modello, si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce grave
infrazione:
·
l’inadempimento degli obblighi di informazione nei
confronti dell’Organismo di Vigilanza;
·
la mancata partecipazione alle iniziative di
formazione promosse dall’Associazione;
·
il mancato rispetto delle regole generali di
comportamento e del Regolamento Interno;
·
il mancato rispetto dei protocolli specifici di
controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del
presente Modello.
Il sistema disciplinare delineato si applica anche nel caso in cui venga
violata la normativa in materia whistleblowing.
Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione
disciplinare finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In
particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al
Socio l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di
replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione,
sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla
gravità della violazione commessa ed all’eventuale recidiva.
Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le
garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla
normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.
Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato
all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua
competenza.
8.3 - Misure nei confronti dei dirigenti
Quando la violazione delle disposizioni e regole comportamentali di cui
al Modello è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei
confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea – compreso
l’allontanamento – in conformità a quanto previsto dal Codice Civile,
dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia prevista dalla
contrattazione collettiva.
Quale sanzione specifica, l’Organismo di Vigilanza potrà proporre anche
la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente
stesso.
L’Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa ogni
procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello.
8.4 - Misure nei confronti degli Amministratori
L’Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle
disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di
componenti del Consiglio Direttivo, dovrà tempestivamente informare
dell’accaduto il Presidente e l’intera Assemblea Generale. I soggetti
destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza, valutata la
fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti,
potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni
provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell’assemblea dei
soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.
Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei
doveri degli amministratori:
·
la commissione, anche sotto forma di tentativo, di
un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 nell’espletamento delle proprie
funzioni;
·
l’inosservanza delle regole prescritte dal
Modello;
·
la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o
partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da
esso richiamate;
·
tolleranza di irregolarità commessa da prestatori
di lavoro o partner della Società.
Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato
all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua
competenza.
8.5 - Misure nei confronti di collaboratori o atleti esterni
Ogni comportamento posto in essere da collaboratori o altri soggetti
terzi legati all’Associazione da un rapporto contrattuale non di lavoro
dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto Legislativo
231/2001 e/o del Codice di Etico per le parti di loro competenza, potrà
determinare in seguito a valutazione e decisione dell’Associazione,
l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale,
fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale
comportamento derivino danni all’Associazione, anche indipendentemente
dalla risoluzione del rapporto contrattuale.
A tal fine, è stato previsto l'inserimento all’interno dei contratti (di
fornitura, di collaborazione, di appalto etc.) di specifiche clausole
che richiedano l'assunzione di un impegno ad osservare la normativa e le
regole indicate nel Codice Etico e che disciplinino le conseguenze in
caso di loro violazione. Con tali clausole il terzo si obbliga a
rispettare i principi contenuti nel Codice Etico dell’Associazione ed a
tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata,
dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
In relazione ai contratti già in essere, è prevista la trasmissione di
apposite lettere di impegno con cui le controparti si obbligano al
rispetto dei sopra citati principi.
L'Organismo di Vigilanza è informato delle contestazioni e dei
provvedimenti nei confronti di collaboratori, consulenti, agenti,
dealers e terzi in genere derivanti dalla violazione della clausola
sopra richiamata.
8.6 - Misure nei confronti di chi viola le misure di tutela del
segnalante
e di chi effettua con dolo o colpa grave violazioni che si rivelino
infondate
Le sanzioni disciplinari analizzate nei paragrafi precedenti, saranno
applicate ai rispettivi autori della violazione anche in caso di:
·
violazione degli obblighi di riservatezza del
segnalante;
·
violazione del divieto di atti ritorsivi o
discriminatori richiamati dal presente Modello (cfr. paragrafo 6.10
“Sistema di Whistleblowing”);
·
effettuazione di segnalazioni di illecito
rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di violazione del Modello
Organizzativo che risultino prive di fondamento ed effettuate con dolo o
colpa grave.
9 - PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
Pur in mancanza di una specifica previsione all’interno del D.lgs.
231/2001, le Linee Guida elaborate dalle Associazioni hanno fin da
subito precisato che la comunicazione al personale e la sua formazione
sono due fondamentali requisiti del Modello ai fini del suo corretto
funzionamento.
Al fine di dare efficace attuazione al presente Modello, Pallacanestro
Cantù S.p.A. società sportiva dilettantistica assicura una corretta
divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di
quelli del Codice Etico, sia all’interno che all’esterno della propria
organizzazione.
L’attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei
destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso,
improntata a principi di tempestività, efficienza (completezza,
chiarezza, accessibilità) e continuità al fine di consentire ai diversi
destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che
sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro
comportamenti.
L’informazione/ la formazione al personale dipendente è prevista a due
differenti livelli e con finalità sostanzialmente diverse:
·
divulgazione dei contenuti del D.lgs. 231/2001 ai
soggetti apicali ed ai soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività
identificate come “sensibili” in fase di mappatura, allo scopo di
responsabilizzare e rendere consapevoli i soggetti interessati circa la
gravità delle conseguenze derivanti dalla commissione dei comportamenti
illeciti.
·
diffusione a tutto il personale (di volta in volta
individuato) delle componenti che caratterizzano il Modello adottato
dalla Società (Codice Etico, Organismo di Vigilanza, flussi informativi
verso l'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, protocolli
specifici ed altre direttive aziendali, deleghe e procure, etc.)
Ogni dipendente è tenuto a:
·
acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua
disposizione;
·
conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la
propria attività.
Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e
consultare la documentazione costituente il Modello ed i protocolli di
controllo e le procedure aziendali ad esso riferibili. Inoltre,
al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con
modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle
attività individuate come sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001, sono
tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno
promosse dalla Società.
La Società provvederà ad adottare idonei strumenti di comunicazione per
aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al
presente Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale,
normativo o organizzativo.
La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti i
destinatari della formazione stessa ed è oggetto di documentazione ed
archiviazione.
10 - ADOZIONE DEL MODELLO - CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO
10.1 - Aggiornamento ed adeguamento
Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’aggiornamento del
Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni
che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
·
modificazioni dell’assetto interno della Società
e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
·
cambiamenti delle aree di business;
·
modifiche normative;
·
risultanze dei controlli;
·
significative violazioni delle prescrizioni del
Modello.
Il Consiglio di Amministrazione comunica tempestivamente all’Organismo
di Vigilanza ogni modifica o aggiornamento del
Modello.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per qualsiasi segnalazione di irregolarità o violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANISMO DI VIGILANZA - odv@tennistavolovarese.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile SAFEGUARDING : Mauro Ossola - tel. 347 2207860 - mauro@tennistavolovarese.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||